Informazioni


I DIRITTI DELLA PERSONA CON MIOTONIA

ARTICOLO 38, DALLA NOSTRA PARTE!

 

“Articolo 38
Diritti e doveri dei cittadini.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.”

Quali benefici posso ottenere dal riconoscimento del mio stato? A questa domanda cercheremo di rispondere attraverso delle indicazioni di carattere generale. La Costituzione Italiana (art. 38) intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite.
La tutela dei minorati civili si esprime sia con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e sia con prestazioni non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato. Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato secondo una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).
Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile occorre presentare la relativa domanda all’Inps di competenza. La domanda può essere presentata sia personalmente, collegandosi al sito dell’Inps che tramite un patronato o un’associazione di categoria dei disabili.
Prima di presentare la domanda, però, è necessario recarsi da un medico e richiedere il rilascio di un certificato medico.
L’accertamento del requisito sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le ASL, integrate da un medico dell’Inps stessa oppure presso i centri medico-legali, nelle regioni che hanno sottoscritto con l’Inps il protocollo per l’af f idamento all’Inps di tale accertamento.
Al termine del procedimento, la Commissione emette un verbale, che è suscettibile di impugnativa, entro 6 mesi dalla ricezione, dinnanzi al Magistrato del Lavoro competente per territorio. La Commissione può riconoscere lo status di invalido civile per un determinato periodo di tempo, prevedendo una data di revisione.

Luigi Potenza, Avvocato
studiolegalepotenza@gmail.com